General Trade Rules
Norme commerciali generali per la pasta di legno
1. Preambolo
Le presenti Norme commerciali generali si applicano, salvo modificazioni apportate mediante accordo espresso accettato per iscritto sia dal venditore che dall’acquirente.
Le seguenti condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni Generali”) Fibret s.r.l. con sede legale situata a Viale G. Carducci, 407, 55100 Lucca (LU) – Italy (di seguito “Venditore”), si applicano a tutte le nostre quotazioni, vendite, conferme d’ordine di prodotti (di seguito “Prodotti”) e alle transazioni di natura analoga tra il Venditore e il Cliente (di seguito “Parti”).
Il Venditore pubblica le presenti condizioni sul proprio sito istituzionale al seguente link: www.fibret.it , adempiendo all’obbligo di renderle note al cliente (di seguito “Cliente”)
Le presenti Condizioni Generali hanno la precedenza su qualsiasi termine e condizione aggiuntivo o diverso del Cliente a cui si fa presente comunicazione di obiezione. L’accettazione da parte del Cliente è limitata a questi termini e condizioni. Né l’inizio dell’esecuzione né la consegna da parte del Venditore saranno considerati o costituiti come accettazione dei termini e condizioni aggiuntivi o diversi del Cliente.
2. Formazione del contratto
I preventivi del Venditore sono validi per 10 (dieci) giorni consecutivi a partire dal giorno del preventivo, a meno che non sia diversamente indicato nel preventivo stesso.
Il Venditore può ignorare qualsiasi ordine di acquisto ricevuto dopo il termine di cui sopra.
Salvo diversamente concordato nel preventivo, un contratto di vendita è formato al ricevimento da parte del Cliente dell’accettazione scritta dell’ordine da parte del Venditore, anche in forma elettronica.
L’emissione di un ordine di acquisto implica l’accettazione delle presenti Condizioni Generali e la rinuncia a qualsiasi termine e condizione del Cliente.
Nessun ordine sarà vincolante a meno che e fino a quando non sia accettato per iscritto dal Venditore.
Gli ordini raccolti tramite agenti o intermediari del Venditore non sono vincolanti e sono soggetti alla conferma scritta del Venditore.
3. Titolo di proprietà dei beni
La proprietà della merce viene trasferita al Cliente, così come il trasferimento del rischio, in conformità agli Incoterms® 2020 adottati dalla ICC (Camera di Commercio Internazionale).
4. Dettagli del prodotto
Tutti i prodotti, nonchè le specifiche tecniche, la quantità, la qualità, l’imballaggio sono contenuti nel preventivo e/o nella conferma dell’ordine.
5. Quantità: peso e umidità
Salvo diversamente specificato, la parola ton o tonnellata nel presente contratto significa 1.000 chilogrammi di peso secco all’aria, lordo per netto. Il termine secco all’aria significa novanta per cento (90%) di polpa assolutamente secca e dieci per cento (10%) di acqua.
La polpa deve essere imballata in balle di peso uniforme dichiarato e contenuto di aria secca o una specifica da fornire che indichi il peso e il contenuto di aria secca e il numero di ogni balla. Ogni balla deve recare un numero o un altro segno identificativo per consentire al venditore di determinare il momento di fabbricazione in caso di necessità.
6. Quantità: Margine
Per la comodità del noleggio è consentito un margine del dieci per cento (10%) in più o in meno sulla quantità contrattuale. Quando due o più spedizioni vengono effettuate ai sensi dello stesso contratto, il margine per la quantità contrattuale totale non può superare il dieci per cento (10%) di quanto deve essere spedito con l’ultima spedizione per adempiere al contratto.
7. Quantità: controversie sulla quantità di essiccazione all’aria
(a) Se l’acquirente contesta il contenuto di polpa essiccata all’aria fatturato, deve farlo entro un limite di tempo di trenta (30) giorni dopo lo scarico delle merci nel luogo di destinazione e basare il suo reclamo su un test che deve mostrare una differenza di oltre l’uno per cento (1%) nel contenuto di polpa essiccata all’aria. In tal caso, può presentare il suo reclamo al venditore e allo stesso tempo fornire al venditore i dettagli del test dell’acquirente e almeno due nomi di analisti idonei e competenti. Se al momento esiste un elenco valido di analisti approvati dalle associazioni di categoria delle parti, gli analisti devono in primo luogo essere sempre scelti da tale elenco.
(b) Se le parti non riescono a concordare sulla quantità esatta entro sette (7) giorni dal ricevimento del reclamo e dei dettagli del test da parte del venditore, verrà effettuato un nuovo test non appena il venditore avrà scelto uno degli analisti proposti. Se il venditore non ha fatto la sua scelta entro quindici (15) giorni dal ricevimento dei nomi, l’acquirente ha il diritto di nominare uno degli analisti proposti.
(c) Il nuovo test deve essere effettuato in conformità alle raccomandazioni ISO esistenti o per i gradi non coperti da tali raccomandazioni secondo un metodo concordato tra acquirente e venditore. Il venditore ha il diritto di essere rappresentato al nuovo test. Non meno della metà (1/2) della spedizione in contestazione deve essere disponibile per il nuovo test, altrimenti non può essere stabilita alcuna richiesta. Se la differenza nel peso netto non supera l’uno percento (1%) rispetto alla fattura originale, la fattura deve essere mantenuta come originariamente resa. Le conclusioni dell’analista devono essere definitive e tutte le spese accessorie al nuovo test devono essere pagate dalla parte in errore.
(d) L’acquirente dovrà comunque pagare la fattura alla scadenza. La rettifica finale dovrà essere effettuata al termine del nuovo collaudo e in base al risultato dello stesso.
8. Qualità
(a) Se l’acquirente contesta la qualità della polpa consegnata, deve farlo entro il termine di trenta (30) giorni dallo scarico della merce nel luogo di destinazione e, entro lo stesso termine, presentare il suo reclamo nonché fornire al venditore i fatti su cui basa tale reclamo.
(b) Se l’acquirente ha avanzato la sua richiesta come specificato sopra e le parti non riescono a raggiungere una risoluzione della controversia, la questione sarà sottoposta ad arbitrato. Non meno del sessanta per cento (60%) della spedizione in contestazione sarà disponibile per il prelievo di campioni, che possono essere determinati dagli arbitri, altrimenti non potrà essere stabilita alcuna richiesta.
(c) Qualora la polpa consegnata dovesse risultare in sede di arbitrato non conforme alla qualità della polpa secondo le specifiche e/o il campione venduto, ma comunque utilizzabile dall’acquirente nella sua normale produzione, gli arbitri assegneranno un’adeguata indennità all’acquirente, ma qualora la polpa dovesse risultare non utilizzabile, gli arbitri assegneranno il rifiuto. Gli arbitri avranno tuttavia il diritto di assegnare il rifiuto solo se della spedizione in questione rimane l’ottanta per cento (80%) o più.
(d) Nel caso in cui venga assegnato un rifiuto o un’indennità pari o superiore al venti per cento (20%) del valore cif a causa della qualità a favore dell’acquirente su due spedizioni successive della stessa marca di polpa ai sensi della presente clausola, l’acquirente ha il diritto di annullare il saldo del contratto se è stato stipulato un contratto per una sola marca e, se è stato stipulato un contratto per più di una marca, di annullare tutte le future consegne della marca oggetto dell’aggiudicazione.
(e) L’acquirente dovrà scaricare tempestivamente, immagazzinare correttamente e coprire con assicurazione qualsiasi spedizione effettuata all’acquirente in attesa della decisione sulla controversia.
(f) L’acquirente dovrà in ogni caso pagare la fattura alla scadenza. La rettifica finale verrà effettuata quando verrà resa la decisione degli arbitri e in base al risultato della stessa.
9. Condizioni di pagamento
Le condizioni di pagamento sono specificate nella conferma d’ordine inviata di volta in volta dal Venditore per ciascun contratto di vendita .
Salvo diverso accordo, tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario.
Se il pagamento è concordato, in tutto o in parte, tramite lettera di credito, tale lettera di credito deve essere emessa da banche di prima classe che hanno adottato le Uniform Customs and Practice for Documentary Credits emesse dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC), versione in vigore al momento della conclusione del contratto di vendita. Le lettere di credito devono essere aperte in conformità con le istruzioni del Venditore e le scadenze indicate nella conferma dell’ordine, altrimenti il Venditore può sospendere qualsiasi esecuzione del contratto di vendita senza pregiudizio di ulteriori diritti e rimedi.
Tutte le spese bancarie saranno addebitate sul conto del Cliente, ad eccezione delle spese di conferma, se presenti.
10. Ritardo nel pagamento e proprietà della merce
(a) Se l’acquirente ritarda il pagamento, ogni volta che questo diventa dovuto il venditore avrà diritto agli interessi su tale somma a un tasso del cinque per cento (5%) superiore al tasso di sconto ufficiale o al tasso di prestito minimo ufficiale, come appropriato per il paese dell’acquirente. Quando il prezzo è pagabile in una valuta diversa da quella del paese del venditore, il venditore ha anche diritto a un risarcimento se il tasso di cambio è meno favorevole per lui il giorno del ritardo del pagamento rispetto a quello dell’ultimo giorno in cui il pagamento era dovuto.
(b) Se l’acquirente è inadempiente nel pagamento e il ritardo non è attribuibile a errori delle banche trasferenti, il venditore ha il diritto di risolvere il contratto con effetto quattordici (14) giorni dopo aver dato preavviso se il pagamento non gli è ancora pervenuto. Nel caso di contratti rateali tale annullamento si applica al saldo del contratto, inclusa o meno, a scelta del venditore, la spedizione per la quale l’acquirente è inadempiente nel pagamento.
(c) La polpa consegnata rimarrà, nella misura consentita dalla legge del paese dell’acquirente, di proprietà del venditore fino al pagamento dell’intera somma dovuta ai sensi del contratto. La proprietà della polpa include il diritto alla merce così come consegnata o adattata e il diritto ai crediti che l’acquirente può aver acquisito dallo smaltimento della polpa o dei prodotti da essa realizzati.
(d) Qualora l’acquirente non effettui un pagamento ai sensi dei termini del contratto, il venditore avrà il diritto di sospendere le consegne fino al pagamento, previa comunicazione all’acquirente.
(e) Qualora l’acquirente o il venditore diventino insolventi o vadano in liquidazione o venga nominato un curatore o si trovino in una situazione finanziaria tale da far ragionevolmente supporre che non saranno in grado di adempiere ai propri obblighi, l’altra parte avrà il diritto di recedere dal contratto se la prima parte non ha fornito entro dieci (10) giorni dalla notifica una garanzia soddisfacente per l’adempimento del contratto.
11. Consegna
Tutte le consegne sono determinate in base agli INCOTERM® concordati contrattualmente, in conformità alla clausola riportata nel preventivo e nella conferma d’ordine.
Tutti i rischi relativi ai Prodotti passeranno al Cliente al momento della consegna dei Prodotti al primo trasportatore, salvo diverso accordo scritto in conformità con l'”Incoterm” applicabile alla consegna in questione. Tutti i rischi passeranno al Cliente anche nel caso in cui il Cliente ritardi nel ritiro dei Prodotti quando sono pronti per il ritiro, e il Cliente sosterrà anche tutti i costi di stoccaggio, cura e assicurazione, o altri applicabili.
12. Garanzia del prodotto
Il Venditore garantisce che i Prodotti sono idonei all’uso previsto secondo quanto concordato, in base ai dettagli del prodotto come menzionato nell’Art. 4 e ai termini della conferma dell’ordine, e sono conformi alle leggi italiane e ai regolamenti dell’UE ove applicabili.
13. Limitazione dei danni
(a) Se la polpa consegnata risulta carente di qualità e viene concordato o assegnato un rifiuto della polpa difettosa tramite arbitrato, il venditore è tenuto a sostituire senza indebito ritardo la polpa difettosa a proprie spese e a rimborsare le spese che l’acquirente potrebbe aver sostenuto per ricevere, immagazzinare e ricaricare la polpa difettosa, ma non è altrimenti in grado di pagare un risarcimento o danni di alcun tipo a causa del difetto. Quando vi è una mancanza di quantità o un difetto di qualità, che non causa il rifiuto, l’acquirente paga solo per la polpa consegnata o per il valore ridotto, rispettivamente, della polpa difettosa e non sarà altrimenti risarcito e non ha diritto a danni.
(b) Quando una delle parti è responsabile per i danni all’altra, questi non devono superare la perdita che la parte in colpa avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto né includere i danni consequenziali.
(c) Se una parte lamenta una violazione del contratto da parte dell’altra parte, deve adottare tutte le misure necessarie per attenuare la perdita derivante dalla violazione, a condizione e nella misura in cui può farlo senza irragionevoli inconvenienti o costi. Se non riesce ad adottare tali misure, la parte inadempiente può richiedere una riduzione dei danni.
14. Esonero responsabilità (Forza Maggiore)
(a) I seguenti casi sono considerati casi di esonero di responsabilità se intervengono dopo la conclusione del contratto – o quando si sono verificati prima di tale momento, se i loro effetti non erano chiaramente prevedibili prima della conclusione – e impediscono, ostacolano o ritardano la produzione o l’accettazione della pasta da parte dell’acquirente o la produzione o la consegna della pasta da parte del venditore con mezzi concordati; vale a dire: guerra; rischio di guerra; insurrezione; blocco; requisizione; embargo; chiamata del personale per il servizio militare; restrizioni valutarie; divieti o restrizioni all’esportazione o all’importazione; restrizioni nell’uso dell’energia; conflitti di lavoro; carenza generale di personale, trasporti e materiali; carenza d’acqua; incendio; inondazione; tempesta; ostruzione delle ferrovie; ostruzione della navigazione causata dal ghiaccio nel porto di imbarco; perdita o detenzione in mare; mancata consegna, consegna difettosa o ritardata da parte dei fornitori del venditore di materie prime e altre merci per la produzione e qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo delle parti.
(b) L’acquirente o il venditore, a seconda dei casi, possono sospendere l’esecuzione ai sensi del presente contratto per motivi di esenzione, nessuna delle due parti è responsabile nei confronti dell’altra parte per eventuali danni derivanti da tale sospensione. La spedizione in transito dagli stabilimenti del venditore deve, tuttavia, essere sempre accettata dall’acquirente.
(c) In caso di sospensione dell’esecuzione per meno di venti (20) giorni consecutivi, le spedizioni saranno riprese il prima possibile per l’intera quantità contrattuale. Quando tale sospensione sarà continuata per un periodo di venti (20) giorni consecutivi o più, la spedizione omessa durante il periodo di sospensione può essere annullata senza responsabilità per nessuna delle parti e le spedizioni successive saranno riprese in seguito secondo il contratto.
(d) La parte che desidera richiedere un risarcimento in base a una qualsiasi delle suddette circostanze dovrà notificare all’altra parte per iscritto, via telex o via cavo, senza indugio, il verificarsi dell’intervento e la sua cessazione e, il prima possibile, notificare all’altra parte in quale misura la richiesta richiederà una sospensione.
15. Ritardo della spedizione causato dal ritardo dell’arrivo della nave
Nonostante quanto contenuto nel presente contratto, nel caso in cui una nave noleggiata in conformità ai termini del presente contratto ritardi l’arrivo al porto di carico per un periodo non superiore a ventuno (21) giorni dopo la scadenza del termine di spedizione previsto dal presente contratto, tale ritardo non costituirà di per sé motivo di rifiuto di spedire o di prendere in consegna la spedizione in questione o di richiesta di risarcimento danni.
16. Aumento dei costi
Qualora dopo la conclusione del contratto si verifichi un aumento sostanziale non inferiore al dieci per cento (10%) dei costi totali di produzione e trasporto della polpa, il venditore avrà il diritto di richiedere una rinegoziazione del prezzo per quanto riguarda le quantità dovute per la spedizione trenta (30) giorni dopo che è stata notificata la rinegoziazione al fine di ottenere il rimborso per i suoi costi aumentati finché questi persistono. Se non si riesce a raggiungere un accordo entro questi trenta (30) giorni, il venditore può annullare la parte non consegnata della quantità contrattuale.
17. Reclami
Tutti i reclami devono essere presentati per iscritto, via telex o via cavo entro trenta (30) giorni (ad eccezione dei reclami per il pagamento della fattura) dopo lo scarico delle merci nel luogo di destinazione. Nessun reclamo inviato dopo tale termine sarà riconosciuto.
18. Spedizioni
Ogni spedizione ai sensi del presente contratto sarà considerata come un contratto separato e l’inadempimento di una o più spedizioni non invaliderà il saldo del contratto, salvo quanto diversamente previsto nel presente documento. La presente clausola non pregiudica, tuttavia, l’applicabilità delle clausole 3 e 10 di cui sopra.
19. Legge applicabile
Il contratto e i rapporti giuridici tra l’acquirente e il venditore sono regolati dalla legge del luogo in cui ha sede il venditore.
20. Foro competente, clausola compromissoria
Tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali o da qualsiasi contratto di vendita tra Venditore e Cliente saranno risolte definitivamente come segue:
1. Se la sede legale del cliente si trova all’interno dell’Unione Europea, il foro competente esclusivo è Lucca (LU) – Italia, oppure il luogo di residenza legale del cliente, a nostra scelta.
2. Se la sede legale del cliente è situata al di fuori dell’Unione Europea, la seguente clausola compromissoria si applicherà al posto del precedente accordo sulla giurisdizione.
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte definitivamente secondo le Regole di conciliazione e arbitrato della Camera di commercio internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità alle Regole.
21. Dati personali
Il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza del soggetto che fornisce i propri dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’informativa è resa al seguente link: www.fibret.it/dichiarazione-sulla-privacy-ue.
Scarica le nostre GENERAL TRADE RULES (pdf)